lunedì 13 febbraio 2012

Imu e fotovoltaico febbraio 7, 2012 da Felice Lucia

L'Imu è un'imposta di natura patrimoniale che ha per oggetto i terreni e i fabbricati, compresa l'abitazione principale; questo prelievo è sostitutivo dell'Ici oltre che dell'Irpef sulla rendita catastale. La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, per un apposito coefficiente stabilito dalla norma. Nessuna esclusione viene prevista nemmeno per le abitazioni rurali che ricadono nella categoria A (aliquota di imposta 0,4% con detrazione di 200 euro se abitazione principale, se no 0,76%).
Dal 2012 aumenta la base imponibile dell'imposta municipale assumendo anche il valore catastale dei fabbricati destinati al ricovero degli animali, i magazzini dei prodotti agricoli, le serre, i locali destinati al ricovero degli attrezzi, gli impianti di produzione di energia mediante risorse agroforestali o fotovoltaiche
Per effetto dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d. “Decreto Monti”) l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria) in luogo della componente immobiliare delle imposte sul reddito, delle relative addizionali nonché dell’ICI è stata anticipata, in via sperimentale, al 2012. L’imposta, dunque, è già in vigore in tutti i comuni del territorio nazionale.
Gli effetti della novella, in linea di principio, dovrebbero ricadere anche sugli impianti eolici e fotovoltaici accatastati nella categoria D e potrebbero, peraltro, comportare un aggravio impositivo dovuto all’innalzamento dell’aliquota d’imposta base (7,6 per mille) nonché alla rivalutazione delle rendite catastali che ora, con riguardo a tali immobili, deve essere effettuata mediante l’utilizzo di un moltiplicatore pari a 60 (precedentemente il moltiplicatore era pari a 50).
A questo riguardo, sarebbe stato auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Legislatore che dirimesse le annose questioni concernenti l’assogettamento o meno all’imposta di tutti gli impianti eolici e fotovoltaici, a prescindere dalle relative dimensioni, nonché la relativa categoria di accatastamento (D/1 piuttosto che E/3 o E/9, come proposto da alcune commissioni tributarie). Tale chiarimento, sfortunatamente, non ha avuto luogo, motivo per cui ad oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sembrano permanere validi tutti i dubbi interpretativi e le contestazioni che hanno caratterizzato l’ICI nel recente passato.
La manovra Monti non dovrebbe quindi incidere sulla qualificazione degli impianti fotovoltaici come opifici (accatastabili in quanto tali in D/1), e nemmeno sulla loro natura rurale quando insistano su un terreno agricolo. Non sarà invece più necessario (salvo forse che ai fini dell’esenzione per le decorse annualità Ici se e in quanto accora accertabili) chiedere la variazione in D/10 degli impianti classificati in D/1, dal momento che la ruralità, da accertare comunque caso per caso, anche per il fotovoltaico non dipende più dalla classificazione catastale, ma dalla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti.

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