L'Imu è un'imposta di natura patrimoniale che ha per
oggetto i terreni e i fabbricati, compresa l'abitazione principale;
questo prelievo è sostitutivo dell'Ici oltre che dell'Irpef sulla
rendita catastale. La base imponibile si ottiene moltiplicando la
rendita catastale rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i
terreni, per un apposito coefficiente stabilito dalla norma. Nessuna
esclusione viene prevista nemmeno per le abitazioni rurali che ricadono
nella categoria A (aliquota di imposta 0,4% con detrazione di 200 euro
se abitazione principale, se no 0,76%).
Dal 2012 aumenta la base imponibile dell'imposta municipale
assumendo anche il valore catastale dei fabbricati destinati al
ricovero degli animali, i magazzini dei prodotti agricoli, le serre, i
locali destinati al ricovero degli attrezzi, gli impianti di produzione
di energia mediante risorse agroforestali o fotovoltaiche
Per effetto dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d.
“Decreto Monti”) l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria)
in luogo della componente immobiliare delle imposte sul reddito, delle
relative addizionali nonché dell’ICI è stata anticipata, in via
sperimentale, al 2012. L’imposta, dunque, è già in vigore in tutti i
comuni del territorio nazionale.
Gli effetti della novella, in linea di principio, dovrebbero ricadere
anche sugli impianti eolici e fotovoltaici accatastati nella categoria D
e potrebbero, peraltro, comportare un aggravio impositivo dovuto
all’innalzamento dell’aliquota d’imposta base (7,6 per mille) nonché
alla rivalutazione delle rendite catastali che ora, con riguardo a tali
immobili, deve essere effettuata mediante l’utilizzo di un
moltiplicatore pari a 60 (precedentemente il moltiplicatore era pari a
50).
A questo riguardo, sarebbe stato auspicabile un intervento
chiarificatore da parte del Legislatore che dirimesse le annose
questioni concernenti l’assogettamento o meno all’imposta di tutti gli
impianti eolici e fotovoltaici, a prescindere dalle relative dimensioni,
nonché la relativa categoria di accatastamento (D/1 piuttosto che E/3 o
E/9, come proposto da alcune commissioni tributarie). Tale chiarimento,
sfortunatamente, non ha avuto luogo, motivo per cui ad oggi, in attesa
di ulteriori sviluppi, sembrano permanere validi tutti i dubbi
interpretativi e le contestazioni che hanno caratterizzato l’ICI nel
recente passato.
La manovra Monti non dovrebbe quindi incidere sulla qualificazione
degli impianti fotovoltaici come opifici (accatastabili in quanto tali
in D/1), e nemmeno sulla loro natura rurale quando insistano su un
terreno agricolo. Non sarà invece più necessario (salvo forse che ai
fini dell’esenzione per le decorse annualità Ici se e in quanto accora
accertabili) chiedere la variazione in D/10 degli impianti classificati
in D/1, dal momento che la ruralità, da accertare comunque caso per
caso, anche per il fotovoltaico non dipende più dalla classificazione
catastale, ma dalla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti.
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