La Giunta della Regione Piemonte ha
approvato con due delibere, pubblicate nel BUR n. 05 del 2 febbraio
2012, le nuove regole per l’installazione di impianti alimentati a fonti
rinnovabili.
La delibera del 30 dennaio 2012, n. 5-3314, definisce le norme per il procedimento unico relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti.
La Regione Piemonte dà così attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida nazionali (DM
del 10 settembre 2010 in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 del
Dlgs 387 del 29 dicembre 2003), entrate in vigore il 3 ottobre 2010, in
fatto di semplificazione delle procedure autorizzative di competenza
delle Regioni e per il corretto inserimento nel territorio degli
impianti a fonti rinnovabili. Per uniformare i procedimenti affidati
alle Province, la delibera della giunta piemontese fa particolare
riferimento alla documentazione da allegare alla richiesta, agli oneri
istruttori, alle modalità di conduzione dell’iter procedurale, alla
compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento, alla variante
al piano regolatore, alle garanzie finanziarie.
Con altra delibera la Regione ha individuato le aree e siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse (Deliberazione del 30 gennaio 2012, n. 6-3315)
I sintesi sono stati individuati come non idonei i seguenti siti:
1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico,
artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio
mondiale dell’UNESCO, le aree interessate dai progetti di candidatura a
siti UNESCO “core zone”, i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, nonché i tenimenti dell’Ordine Mauriziano;
2. territori dei Comuni ricadenti nella ‘Zona di Piano’ del Piano regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria,
in assenza di requisiti minimi prestazionali degli impianti pari a PES
> 0%, > 10% e > 0%, rispettivamente per gli impianti delle
filiere ligno-cellulosica, dei biocombustibili liquidi e del biogas;
aree con elevato carico azotato (surplus > 50 kg/ha/a);
3. aree agricole e specificamente
i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di
capacità d’uso del suolo, i terreni agricoli irrigati con impianti
irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, i
territori dei Comuni individuati nell’ “Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico” (questi ultimi, per i soli impianti a biogas
con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in prevalenza
[>50% in peso] prodotti agricoli da colture dedicate), da redigersi a cura della Direzione Agricoltura;
4. aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico.
Il documento segnala, inoltre, alcuni
ambiti territoriali che richiedono un particolare livello di attenzione
nella valutazione dei progetti in quanto presentano elementi di
criticità paesaggistica, ambientale, o correlata alla presenza di
produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di
pericolosità idrogeologica nell’ospitare impianti per la produzione
elettrica alimentati da biomasse.
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